ART. 1
Scambi culturali
L’ERSU di Messina, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, sostiene scambi culturali che coinvolgono studenti dell’Università di Messina, prevedendo di ospitare studenti e docenti provenienti da altri Atenei, anche stranieri, nell’ambito di progetti didattici e culturali proposti da Facoltà e Dipartimenti dell’Università di Messina.
ART. 2
Scambi culturali estivi
L’ERSU di Messina, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, concede gratuitamente, nei mesi estivi, a condizione di reciprocità, nei modi e termini indicati nei successivi articoli, il servizio abitativo e di ristorazione a gruppi di studenti provenienti da Università straniere che durante la loro permanenza partecipano ad attività didattiche, culturali organizzate da Facoltà, Dipartimenti dell’Università di Messina o da Associazioni studentesche qualificate, nell’ambito di accordi di cooperazione accademica, scientifica e/o didattica stipulata con Atenei europei ed extraeuropei o da omologhe associazioni studentesche sovranazionali. Il C.d.A. dell’ERSU ogni anno decide il numero complessivo di studenti da ospitare e il periodo in cui possono essere realizzati gli scambi in rapporto alle risorse finanziarie, a proprio insindacabile giudizio. Le iniziative devono essere proposte con istanza a firma dei Presidi della Facoltà, dei Direttori dei Dipartimenti e dei legali rappresentanti delle Associazioni studentesche accreditate presso l’ERSU.
ART. 3
Requisiti per le Associazioni studentesche
Sono ammesse a presentare domanda le associazioni studentesche accreditate presso l’ERSU. Esse, oltre alla specifica richiesta, dovranno altresì presentare il programma e la documentazione indicata negli articoli seguenti. L’accredito presso l’Ente richiede anzitutto la presentazione di una copia dello Statuto, regolarmente depositato presso un notaio e copia autenticata della delibera o dell’atto che conferisce i poteri di firma. Possono essere accreditate presso l’ERSU le associazioni studentesche legalmente riconosciute a livello nazionale e internazionale, che abbiano stipulato convenzioni o accordi ufficiali con strutture universitarie di Paese straniero o con accreditate associazioni studentesche internazionali. Per essere ammesse all’attività di scambio le stesse associazioni devono presentare specifiche convenzioni con le strutture estere in cui siano previste le condizioni di reciprocità per lo scambio di studenti, anche accompagnati da docenti.
ART. 4
Presentazione delle domande
Le richieste, a firma dei Presidi della Facoltà, dei Direttori di Dipartimento e dei legali rappresentnti delle Associazioni studentesche accreditate dovranno indicare: a) il numero degli ospiti partecipanti. b) il periodo nel quale si intende svolgere lo scambio culturale. Le richieste dovranno pervenire agli uffici dell’ERSU entro il 31 marzo, salvo diversa comunicazione che sarà fornita tempestivamente e in modo idoneo. Per il solo 2007 la scadenza è prorogata al 20 aprile. Condizioni di reciprocità 1. Scambi organizzati da strutture Universitarie: Facoltà e Dipartimenti. Per la concessione dei servizi di ristorazione e abitativi, nonché di eventuali ulteriori servizi di supporto agli studenti stranieri ospiti degli scambi organizzati da Facoltà, o Dipartimenti Universitari, tali organismi devono prioritariamente dimostrare che è stata previamente stipulata una convenzione o accordo, per il cui effetto analoga e qualificata struttura universitaria del paese straniero offre, con sufficienti garanzie sulla certezza e qualità del servizio, analoghe prestazioni che sono erogate agli studenti da essa inviati in Italia ed ospitati dall’ERSU di Messina, e nel medesimo numero e periodo temporale, ed in epoca ritenuta opportuna dai contraenti. Devono inoltre dimostrare che il programma delle attività cui prenderanno parte gli studenti italiani contiene apprezzabili attività culturali. 2. Scambi organizzati da Associazioni studentesche. Se lo scambio è organizzato da associazioni studentesche, esse devono essere riconosciute a livello europeo, devono dimostrare documentalmente che è stata previamente stipulata con l’associazione corrispondente una convenzione per effetto della quale analoga e qualificata struttura universitaria del paese straniero ospitante offre, con sufficienti garanzie sulla certezza e qualità del servizio, le medesime prestazioni offerte agli studenti da essa inviati in Italia ed ospiti dell’ERSU di Messina, che non vengono chiesti compensi per il servizio abitativo e di ristorazione né agli studenti italiani in partenza, né agli studenti stranieri in arrivo. Devono inoltre dimostrare che il programma delle attività cui prenderanno parte gli studenti italiani contiene apprezzabili attività culturali.
ART. 5
Valutazione delle richieste
Le richieste saranno preventivamente esaminate dalla apposita commissione consiliare la quale emetterà il proprio parere, che, insieme alle richieste, sarà sottoposto all’approvazione del C.d.A. dell’Ente. L’ERSU si riserva, a proprio insidicabile giudizio, di stabilire il numero degli studenti da ospitare e il tempo in cui effettuare gli scambi estivi, anche modificando le proposte formulate dalle singole strutture proponenti, il numero degli studenti da ospitare e i tempi in cui effettuare gli scambi estivi.
ART. 6
Partecipanti
Le Facoltà, Dipartimenti o Associazioni studentesche dovranno fornire all’ERSU con almeno due settimane di anticipo sull’inizio del servizio, l’elenco nominativo di tutti gli ospiti stranieri, con la loro esatta qualifica universitaria (studenti e docenti accompagnatori) e con i dati occorrenti come richiesti dalle Autorità di P.S. italiana in materia di disciplina dell’attività alberghiera. L’associazione, nel dare conferma del periodo e del numero dei posti dovrà trasmettere: a) documentazione comprovante gli accordi stipulati per la realizzazione degli scambi internazionali a condizione di reciprocità. b) Statuto dell’Associazione proponente lo scambio e nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo e del legale rappresentante. c) elenco nominativo degli studenti universitari in partenza per l’estero o altre sedi nazionali, completo di numero di matricola, facoltà e anno di corso. d) elenco nominativo degli studenti in arrivo, completi di idonea documentazione che attesti la condizione di studente universitario. Saranno depennati eventuali nominativi di studenti che frequentano l’Università di Messina. La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà l’automatica esclusione dell’Associazione dal programma di scambi culturali estivi per l’anno di riferimento.
ART. 7
Rapporti con gli studenti ospiti delle strutture dell’ERSU
Durante il periodo delle ospitalità in Italia, il legale responsabile della Facoltà, Dipartimento o Associazione o altra idonea persona da questi indicata dovrà tenersi costantemente in contatto con gli uffici dell’ERSU per la necessaria collaborazione e per il controllo del corretto espletamento degli scambi.
ART. 8
Eventuali contributi dell’ERSU
L’ERSU di Messina, nel quadro delle proprie attività istituzionali e compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, può contribuire all’attuazione delle iniziative culturali promosse a favore degli studenti stranieri ospiti degli scambi dalla Facoltà e Dipartimenti dell’Università di Messina, o dalle Associazioni che partecipano agli scambi e adottare tutte le iniziative che possano agevolare o facilitare l’ospitalità degli studenti. Tutte le iniziative effettuate con il contributo dell’ERSU, dovranno in modo idoneo evidenziare che la loro realizzazione è avvenuta con il concorso dell’Ente. L’Ente si riserva di controllare la rispondenza dell’attività culturale alle proprie finalità istituzionali attraverso propri rappresentanti all’uopo accreditati.
ART. 9
Adempimenti finali
Alla conclusione degli scambi, l’Associazione dovrà comunicare i nominativi degli studenti iscritti all’Ateneo di Messina che hanno effettivamente partecipato allo scambio, allegando il modulo fornito dall’ERSU compilato dallo studente in ogni sua parte.